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Compensazione (legislazione)

Definizione-Etimologia

Istituto, facoltativo, con il quale un Comune, con riferimento ad azioni pianificatorie, può: – acquisire un’area e/o un manufatto, oggetto di vincolo preordinato all’esproprio, per realizzare interventi infrastrutturali di interesse pubblico o generale (Compensazione infrastrutturativa); – sollecitare o imporre azioni positive (riqualificazione, delocalizzazione, ecc.) su aree o manufatti in degrado e/o incongrui che snaturano la percezione di un luogo (detrattori ambientali e paesaggistici) (Compensazione paesaggistico-ambientale) riconoscendo al proprietario, in vece dell’usuale indennizzo pecuniario, un’altra area edificabile e/o crediti volumetrici compensativi.

Generalità

Nell’ambito della pianificazione: – urbanistica (Compensazione urbanistica), la Compensazione infrastrutturale, riferita ad una singola previsione localizzante, ha valore indennizzario, nel rapporto fra amministrazione espropriante e privati espropriandi, e comporta l’attribuzione al proprietario di un valore pari (valore di scambio) a quello del bene espropriato ceduto volontariamente; – paesaggistica, la Compensazione paesaggistico-ambientale ha funzione incentivante (meno spesso anche impositiva) di facere nel quale tra bene rinunciato e credito ricevuto non deve esserci necessariamente eguaglianza ma certamente una proporzionalità secondo un criterio predeterminato che porti ad un prezzo congruo (esprimibile anche in premi volumetrici), dettato dall’incontro fra interesse pubblico e privato (quindi anche molto distante da quello definito in una trattativa tra privati nel libero mercato e, in conseguenza, non suscettibile, per esempio, di rescissione). Il proprietario del fondo, vincolato o gravato da obbligo di facere, quando risponde all’obbligazione urbanistica con l’effettiva cessione del fondo o con il corretto adempimento dell’obbligazione di riqualificazione paesaggistico-ambientale, opta per un ristoro economico: – immediato, nel caso preferisca una liquidazione in moneta o l’assegnazione di un’altra area edificabile in permuta; – differito nel tempo, con l’accettazione di crediti volumetrici compensativi, riconosciuti e sovente quantificati dal piano (diversi nella finalità e nel profilo giuridico dai diritti edificatori assegnati con la perequazione al momento dell’entrata in vigore del piano); l’ente locale non versa l’importo dell’indennizzo e il proprietario ablato riscuoterà l’indennizzo in un momento futuro incerto (soddisfacimento differito) o rispiegando la capacità volumetrica su un fondo-accipiente di persona o scambiando nel mercato il controvalore del titolo acquisito. L’istituto della Compensazione, non previsto nella legislazione urbanistica nazionale, ma presente con declinazioni differenti in alcune legislazione regionali (Veneto, Puglia, Umbria, Lombardia, Emilia Romagna) e in alcuni strumenti di pianificazione comunale (Roma, Milano) mostra ancora aspetti problematici dal punto di vista sia normativo — nel rapporto fra competenze legislative attinenti il governo del territorio di potestà concorrente tra Stato e regioni, e inerenti l’ordinamento civile per gli aspetti sul diritto di proprietà e sul regime della pubblicità dei trasferimenti immobiliari di potestà esclusiva dello Stato — sia operativo rispetto alla costituzione di uno specifico mercato dei crediti volumetrici e alla loro commerciabilità (esistenza di una domanda pagante e incertezza nelle relazioni giuridiche connesse allo scambio). Connotazione specifica di supporto alle politiche e strategie di tutela ambientale ha la Compensazione ambientale, introdotta dalla legge 308/2004 (art.1 commi 21-24) e utilizzata nella prassi: sia come strumento nelle valutazioni e decisioni sulle grandi opere per limitare il consumo di risorse ambientali, sia come criterio di riferimento logico per strutturare la misurazione degli interventi da effettuare per equilibrare i danni ambientali generati dall’opera.

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