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Capitolato

Definizione – Etimologia

Atto con cui si regola l’esecuzione di un contratto fra committente, pubblico o privato, e persona, fisica o giuridica, o ente senza personalità giuridica, avente per oggetto la fornitura di servizi o prodotti (capitolato d’oneri) o di lavori/opere (capitolato d’appalto). Negli appalti di lavori pubblici si distingue un:

  • Capitolato Generale (CG), adottato con decreto del Ministro delle infrastrutture, contenente la disciplina regolamentare dei rapporti tra Amministrazioni aggiudicatrici (AA), o Stazioni Appaltanti (SA) diverse da queste, e soggetti affidatari di lavori pubblici;
  • Capitolato Speciale (CS), documento progettuale, in cui si specificano le prescrizioni tecniche da applicare nel singolo Contratto d’appalto (Ca).

Generalità

Entrambi presenti nel bando o nell’invito di gara predisposto dalle AAS (o SA) sono parte integrante e sostanziale del Ca, cui sono allegati e in cui devono essere richiamati. Il CG disciplina adempimenti, compiti, responsabilità, rapporti tra i soggetti, dell’AA (o SA) e dell’affidatario, coinvolti nelle fasi attuative d’intervento. Il CS, correlato agli elaborati grafici e alla stima del costo di costruzione dell’opera, affinché risponda alle esigenze per le quali è stata programmata, trasferisce le scelte progettuali sul piano contrattuale ed esecutivo. Un CS, prescrizionale e descrittivo, integra, con l’elenco prezzi, il progetto preliminare quando è posto a base di gara (appalti di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori pubblici o di concessione) indicando prescrizioni, condizioni e requisiti tecnici inderogabili. Include:

  • indicazioni su: necessità funzionali, requisiti e specifiche prestazioni richieste all’opera per soddisfare le esigenze della stazione appaltante e degli utilizzatori;
  • specifiche su opere generali e specializzate da eseguire con relativi importi;
  • tabella su: elementi e sub-elementi in cui l’opera è suddivisibile, per la scelta dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Nel progetto definitivo il CS, deve in due parti, dettagliatamente:

  • descrivere: modi, contenuti, tempi di esecuzione delle lavorazioni, precisando quanto necessario per definire compiutamente (profilo tecnico ed economico) l’oggetto di appalto e integrando aspetti non deducibili dagli elaborati grafici;
  • dare prescrizioni tecniche su: modi di esecuzione e norme di misurazione delle lavorazioni; requisiti di accettazione, prestazione e regole di prova di materiali e componenti; ordine di svolgimento di specifiche lavorazioni.

Se il progetto prevede l’uso di componenti prefabbricati ne precisa: caratteristiche principali (descrittive e prestazionali), documenti da presentare (omologazione ed esito di prove di laboratorio), modi di approvazione da parte del direttore dei lavori, sentito il progettista, per assicurarne la rispondenza alle scelte progettuali. Anche per la contabilizzazione dei pagamenti in corso d’opera (nella quota di lavori eseguiti) sono da:

  • indicare per ogni gruppo di lavorazioni complessive omogenee (eventualmente disaggregate in componenti principali) o di lavoro desunte dal CME, nell’appalto a: specificare, dalla data di consegna lavori, le cadenze di pagamento all’appaltatore delle rate di acconto
    • corpo: importo e aliquota percentuale, riferita all’ammontare complessivo d’intervento
    • misura: importo di ciascuno dei gruppi.

Il CS detta all’impresa l’obbligo di:

  • presentare un cronoprogramma (in offerta) e un programma esecutivo (prima di inizio lavori) con le previsioni per ogni lavorazione su: periodo di esecuzione, ammontare presunto (parziale e progressivo) di avanzamento lavori alle date stabilite nel contratto per liquidare i certificati di pagamento;
  • redigere un documento (piano qualità di costruzione e di installazione), da far approvare ad Alta vigilanza e Direzione dei lavori, che prevede, pianifica, programma: condizioni, sequenze, modalità, strumentazioni, mezzi d’opera e attività di controllo della fase esecutiva.

Bibliografia

D.lgs. 163/2006; d.m. infrastrut 145/2000; d.p.r. 554/99.

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