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Misure di salvaguardia

Definizione

L’istituto delle misure di salvaguardia – già previsto dall’art. unico della L. n.1902/1952 e oggi disciplinato dall’art.12, co. 3, del d.p.r. n.380/2001, oltre che dalla legislazione regionale – risponde allo scopo di evitare che, nel periodo (talora piuttosto lungo) fra l’adozione e l’approvazione degli strumenti urbanistici, l’assetto fissato nei piani adottati possa risultare compromesso a seguito del rilascio di permessi di costruire. A tal fine, la norma citata ha attribuito all’Autorità Comunale il potere di sospendere ogni determinazione sulle domande di licenza edilizia (oggi, permesso di costruire) quando l’intervento che ne forma oggetto sia in contrasto con il piano in itinere.

Generalità

In origine, tale misura soprassessoria era facoltativa e poteva trovare applicazione solo per i piani regolatori generali. Successivamente, l’art. 3, ult. co., l. n.765/1967 ha sancito l’obbligatorietà della sospensione, che è stata estesa, dapprima, ai piani particolareggiati di esecuzione (art. 2 l. n. 1187/1968) e, quindi, ai programmi di fabbricazione (art. 4, ult. co., l. n. 291/1971) e alla generalità degli strumenti urbanistici, anche attuativi. L’applicazione della misura, rimessa al Sindaco dal legislatore del 1952, è ora di competenza del dirigente. È da ritenere che l’adozione della misura soprassessoria debba essere corredata da idonea motivazione, segnatamente sul contrasto fra il progetto presentato dal privato e le previsioni del piano in itinere. Contrasto che non pare poter essere semplicemente enunciato, dovendo, per contro, l’Amministrazione dare conto delle ragioni di esso, attraverso la puntuale indicazione delle norme di piano con cui il progetto si ponga in contrasto. La legge prevede altresì un termine di efficacia delle misure di salvaguardia, oggi fissato dall’art. 12, co. 3, d.p.r. n. 380/2001 in cinque anni dalla adozione del piano se lo stesso è trasmesso per l’approvazione entro un anno dalla detta adozione ovvero in tre anni in caso di trasmissione oltre l’anno. Secondo la giurisprudenza, le diverse previsioni della previgente legislazione regionale sulla durata delle misure di salvaguardia devono ritenersi non più applicabili a decorrere dall’entrata in vigore dell’art.12, co. 3, d.p.r. n.380, che costituisce norma di principio e, come tale, prevale, implicitamente abrogandola, sulla contrastante normativa delle Regioni a statuto ordinario (v. Cons. St., Ad. Plen. 7.4.2008, n. 2, in Foro amm. – C.d.S., 2008, 4, 1070).
Alla luce di tale orientamento giurisprudenziale appaiono altresì fortemente sospette di illegittimità costituzionale le norme regionali posteriori all’entrata in vigore del suddetto art. 12 che rechino termini in contrasto con quelli in esso fissati. Allo spirare del termine di durata, le misure di salvaguardia cessano di avere efficacia, con conseguente obbligo dell’Amministrazione di pronunciarsi sull’istanza di permesso di costruire. Il provvedimento di sospensione, infatti, ha finalità cautelari ed efficacia meramente provvisoria, non costituendo, perciò, atto conclusivo del procedimento instaurato con la presentazione dell’istanza edificatoria.
Procedimento che andrà definito dal Comune avendo riguardo alla sola strumentazione urbanistica vigente. Accanto a quelle di cui si è detto, l’art. 12, co. 4, d.p.r. n. 380 prevede le misure di salvaguardia c.d. “eccezionali”, di competenza regionale, riguardanti gli interventi di trasformazione del territorio già assentiti dal Comune, che siano in contrasto con le previsioni di un piano adottato successivamente. In questo caso, la Regione, su richiesta comunale, può disporre, con atto motivato, la sospensione del permesso di costruire e dei lavori avviati.
A differenza di quelle comunali, le misure de quibus rivestono carattere discrezionale. Esse, infatti, incidono in misura ancora più penetrante sulle situazioni giuridiche dei privati (potendo determinare la sospensione dei lavori). Ciò che postula una puntuale ponderazione degli interessi coinvolti.

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