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Zona

Definizione – Etimologia

Dal lat.  zòna,  dal gr. ζώνη (cintura, fascia), termine generale che sta ad indicare una porzione di superficie o di spazio di qualsiasi specie o forma, dotata di proprie caratteristiche distintive. Per esteso, si utilizza il termine zona anche per individuare particolari specificazioni di categorie scientifiche o del pensiero.

Esempi

Il concetto di zona varia a seconda della funzione ad essa assegnata, pertanto, nella pianificazione territoriale si può parlare di:

a) Zona territoriale omogenea (Z.T.O.), porzione di territorio con caratteri di omogeneità, o individuata come tale dallo strumento urbanistico, e per la quale le Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) forniscono contestualmente e contemporaneamente la disciplina morfologica, d’uso, d’intervento e le procedure d’attuazione.
L’art. 2 del D.M. 02.04.1968, n. 1444 individua e definisce le Z.T.O come segue:

  • zona «A» (centro storico), parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;
  • zona «B» (di completamento), parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zona «A»; si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 m3/m2;
  • zona «C» (di espansione), parti del territorio comunale inedificate o parzialmente edificate dove non è verificata almeno una delle due condizioni della zona «B».

A queste zona se ne aggiungono altre con connotati più marcatamente funzionali:

  • zona «D», destinate a nuovi insediamenti sia produttivi (industria, commercio, alberghi, direzionale ecc.);
  • zona «E», destinate all’agricoltura zona «F», destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale.

L’elenco può essere, eventualmente, ampliato con altre voci non riportate nel decreto, ma individuate dalle N.T.A., nonché prevedere una suddivisione in «sottozone» (ad esempio in base alla densità o alla tipologia edilizia), in modo da avere una rappresentazione più articolata del piano e dello stesso territorio comunale.
All’interno di ciascuna zona devono essere, inoltre, individuate le porzioni destinate a spazi ed edifici pubblici, i cosiddetti standard urbanistici, in proporzione agli abitanti residenti e previsti; l’edificazione, invece, è diversamente regolata, potendo le N.T.A. prescrivere, oltre alla specifica destinazione e alle funzioni ammissibili: l’incidenza volumetrica, le altezze massime, i distacchi tra edifici e dalle strade pubbliche, il rapporto di copertura ed ogni altro parametro edilizio ritenuto rilevante.

b) Zona di rispetto, area su cui è imposto un vincolo ovvero una limitazioni alla libera attività edilizia (in genere obblighi di distanza, divieto assoluto o parziale di edificazione), per finalità di tutela di preminenti interessi (alla sicurezza, all’igiene, alla migliore utilizzazione di beni demaniali etc.).
Sotto il profilo giuridico, questi vincoli non comportano la corresponsione di indennizzi, la loro violazione è sanzionata in via amministrativa e penale ed è prevista la riduzione in pristino, da parte della P.A. a spese del contravventore.
La zona di rispetto può, tuttavia, essere legittimamente computata nella determinazione della volumetria edificabile in quanto “(…) ha la precipua finalità di assicurare spazio libero attorno alle opere pubbliche o beni naturali ma non anche quella di contenere la densità edilizia” (Consiglio Stato, sez. V, 14 gennaio 1991, n. 44 Soc. Edilnova c. Com. Velletri e altro Foro Amm. 1991, 45). Le leggi che istituiscono le zone di rispetto hanno per oggetto principalmente: il demanio militare, gli aeroporti, i cimiteri, le cose di interesse storico e artistico, le bellezze naturali, le zone di bosco distrutte o danneggiate dal fuoco.

c) Zona censuaria, rappresenta una porzione omogenea di territorio provinciale, che può comprendere un solo comune o una porzione del medesimo, ovvero gruppi di comuni, caratterizzati da similari caratteristiche ambientali e socioeconomiche.
L’ambito territoriale del comune ovvero della zona censuaria è ulteriormente articolato in «microzone» che mostrano omogeneità nei caratteri di posizione, urbanistici, storico-ambientali, socio-economici, nonché nella dotazione dei servizi ed infrastrutture urbane, e nelle quali la redditività dei fabbricati è da considerarsi uniforme (art. 1, co. 1, d.p.r. 1998, n. 138). Le zone censuarie e le microzone sono elementi principali del sistema catastale urbano, utilizzate per il calcolo di tributi e della rendita urbana.

d) Zona franca urbana (Z.F.U.), area infra-comunale con dimensione minima prestabilita dove si concentrano programmi di defiscalizzazione per la creazione di piccole e micro imprese (legge 27.12.2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), art.1 comma 340 e successivi). Obiettivo prioritario delle zone franca urbana è favorire lo sviluppo economico e sociale di quartieri ed aree urbane caratterizzate da disagio sociale, economico e occupazionale e con potenzialità di sviluppo inespresse.

e) Zona umida, ambiente naturale, naturalizzato e persino artificiale, contraddistinto dalla presenza di acqua, sia essa dolce, salmastra, salata, corrente o ferma. Secondo la definizione ufficiale sono zone umide: «… le paludi e gli acquitrini, le torbe oppure i bacini, naturali o artificiali, permanenti o temporanei, con acqua stagnante o corrente che rivestono funzioni ecologiche fondamentali come regolatori del regime delle acque e come habitat di una flora e di una fauna.» (Convenzione di Ramsar, 1971). Le zone umide, in quanto rivestono un ruolo essenziale sia dal punto di vista ecologico, che sociale, culturale ed economico, sono inseriti nella categoria dei «beni paesaggistici» e vincolate, quindi, per legge (d.lgs. 22.01. 2004, n. 42, «Codice dei beni culturali e del paesaggio», ai sensi dell’art. 10 della l. 6.07.2002, n. 137).

f) Zone speciali di conservazione (Z.S.C.), aree caratterizzate da habitat naturali e seminaturali e specie animali e vegetali, considerate di interesse comunitario, individuate e protette in base alla Direttiva 92/42/CEE, detta «Direttiva Habitat».

g) Zone di protezione speciale (Z.P.S.), aree idonee a garantire ad alcune specie d’uccelli selvatici la loro conservazione e protezione, secondo le indicazioni riportate nella Direttiva 2009/147/CE, detta «Direttiva Uccelli».

Il Nuovo Codice della Strada ha introdotto alcune tipologie di zone che spesso ricorrono all’interno della pianificazione locale e di settore, come:

  • zona pedonale, ambiti ristretti di città (generalmente coincidenti con il centro storico) in cui è escluso o limitato l’utilizzo di mezzi meccanici a favore di una mobilità di tipo ciclo-pedonale;
  • zona a traffico limitato (Z.T.L), area in cui l’accesso e la circolazione veicolare sono limitate a ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli;
  • zona di particolare rilevanza urbanistica, porzioni urbane nelle quali sussistono esigenze e condizioni particolari di traffico, in rapporto agli effetti sulla circolazione veicolare, sulla sicurezza, sulla salute dei cittadini, sull’ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio.
Bibliografia

Avarello P., Il Piano comunale, evoluzione e tendenze, Milano, 2000; Convenzione internazionale relativa alle zone umide di importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, Ramsar, 2 febbraio 1971; Cortelazzo M., Zolli P., Zona, ad vocem in Dizionario etimologico della lingua italiana, Bologna, 2004; Farina A., Ecologia del Paesaggio, Torino, 2000; Piccinato L., Zona, ad vocem in Dizionario Enciclopedico di Architettura e Urbanistica, Roma, 1969.

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