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Patrimonio dello Stato ed Enti Pubblici (gestione)

Definizione

Il patrimonio dello Stato e degli enti pubblici territoriali (Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni) è caratterizzato dalla presenza di due categorie di beni: demaniali (Bd) e patrimoniali (Bp).

Generalità

Attengono ai Bd solo beni di proprietà statale o di enti pubblici, appartenenti al Demanio necessario (Dn) e al Demanio accidentale (Da).
Il Dn comprende beni pubblici che per loro natura possono appartenere solo dello Stato e, in casi eccezionali, delle Regioni. È articolato in:

  • D marittimo (riva del mare, spiagge, rade e porti);
  • D idrico (acque pubbliche: fiumi, torrenti, laghi, tutte le acque sorgenti, fluenti e lacuali, anche se artificialmente estratte dal sottosuolo, sistemate e incrementate, che, isolatamente o per la loro portata, abbiano o acquistino attitudine a usi di pubblico interesse);
  • D militare (opere per la difesa nazionale).

Il Da comprende beni mobili e beni immobili o raccolte in essi presenti (c.d. universalità) che possono essere di proprietà sia di enti pubblici (territoriali o meno) sia di soggetti privati. È suddiviso in:

  • D stradale (strade e autostrade);
  • D ferroviario;
  • D aeronautico, acquedotti;
  • D storico, artistico e archeologico (musei, pinacoteche, biblioteche e i beni mobili in essi conservati).

I beni demaniali

I Bd servono a soddisfare bisogni collettivi, sottoposti a speciali vincoli per disposizione di legge, sono:

  • di uso pubblico, cioè la collettività può goderne direttamente (ad esempio: spiagge, musei) o indirettamente (ad esempio: porti, aeroporti);
  • inalienabili (non possono essere trasferiti ad altri);
  • imprescrittibili (non se ne può acquistare la proprietà attraverso l’usucapione);
  • non espropriabili (suscettibili di espropriazione forzata);
  • inammissibili di diritti altrui (non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano).

Secondo la scienza economica, al di la della proprietà, sono beni pubblici in quanto gli individui attribuiscono loro un valore, ma non possono essere prodotti e offerti sul mercato in modo efficiente per la difficoltà (o impossibilità) di attribuire loro un prezzo; essendo caratterizzati da:

  1. indivisibilità dei benefici (nessun individuo può vantare l’esclusività fisica e/o economica sul bene);
  2. non-rivalità (il loro consumo da parte di un individuo non limita la possibilità di consumo da parte di altri);
  3. non-escludibilità dal consumo (l’impossibilità per il produttore di un bene di escludere altri individui dai benefici del bene), il mercato e il sistema dei prezzi non riflettono l’impatto prodotto da questi beni sul benessere individuale (situazione cosiddetta di fallimento di mercato).

La non escludibilità dal consumo può avere natura tecnica (non è possibile escludere alcuni cittadini piuttosto che altri) o economica (discriminare il consumo di un bene può avere costi così elevati da rendere antieconomica questa attività). Alcuni Bd possono essere dati in concessione o in locazione a un soggetto (concessionario) con un contratto che regola anche aspetti economici. Il privato concessionario, a fronte del pagamento di un canone, acquista il diritto d’uso del bene demaniale concesso e la facoltà di escludere terzi dal diritto di goderne. L’inventario dei beni del D pubblico, fatto eseguire a cura del ministero delle finanze e delle altre amministrazioni centrali ai cui i beni pertengono consiste in uno stato descrittivo desunto dai rispettivi catasti, ovvero dai registri delle singole amministrazioni. L’originale dell’inventario è conservato dal ministero delle finanze, tranne che per i beni relativi alla difesa dello Stato, che sono conservati dalle amministrazioni centrali militari.

I beni patrimoniali

I Bp possono essere:

  1. indisponibili, beni pubblici mobili o immobili appartenenti a qualsiasi ente pubblico (non solo a quelli territoriali) destinati a un pubblico servizio e al conseguimento di fini pubblici;
  2. disponibili, beni, non pubblici, di proprietà di enti pubblici aventi carattere strumentale alla produzione di redditi e senza una destinazione a un pubblico servizio.

I Bp indisponibili (foreste; miniere; acque minerali e termali; cave e torbiere; fauna selvatica; beni d’interesse storico, archeologico, artistico; beni militari non rientranti nel demanio militare, edifici destinati a sede di uffici pubblici, beni costituenti la dotazione del Presidente della Repubblica; aree espropriate dai Comuni nell’ambito dei piani di zona per l’edilizia economica e popolare e dei piani per gli insediamenti e i beni di interesse naturalistico e ambientali) non possono essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi previsti dalla legge.
I Bp disponibili sono tutti quei beni diversi da quelli indisponibili e dai Bd. Di fatto sono beni privati e, pertanto, soggetti alle regole del Codice civile (CC) e possono essere alienati solo nei modi e nelle forme del diritto pubblico o attraverso pubblico incanto (asta pubblica o, in alcuni casi, attraverso la licitazione privata).
I Bp immobili sono descritti, a cura delle intendenze di finanza in doppio originale, in registri di consistenza che indicano:

  1. luogo, denominazione, qualità;
  2. connotati catastali, estimo o la rendita imponibile;
  3. titoli di provenienza;
  4. estensione;
  5. reddito;
  6. valore fondiario approssimativo;
  7. servitù, pesi e gli oneri di cui siano gravati;
  8. uso o servizio speciale a cui sono destinati e il ministero alla cui amministrazione sono affidati;
  9. durata di tale destinazione e, inoltre, se sono fruttiferi o infruttiferi.

I diritti, le servitù e le azimi, considerati a norma del CC come beni immobili, sono annotati negli inventari e nei registri di consistenza insieme col relativo fondo, e descritti a parte, se non riguardano immobili demaniali. Le due copie originali dei registri, l’estratto della parte di tali registri, che comprende i beni immobili destinati in servizio governativo e gli inventari dei beni immobili patrimoniali esistenti all’estero costituiscono l’inventario generale dei beni immobili patrimoniali. Gli aumenti, le diminuzioni e trasformazioni nel valore e nella consistenza dei beni immobili patrimoniali, devono essere registrati nell’inventario generale, nei registri di consistenza e nelle scritture contabili del ministero delle finanze e delle singole amministrazioni che hanno in uso i beni.
In relazione al processo di attuazione del federalismo fiscale, le norme sul federalismo demaniale disciplinano il trasferimento agli Enti territoriali di alcuni beni di proprietà statale, individuando i beni intrasferibili (quelli di rilevanza nazionale), le tipologie dei beni, immobili e mobili in essi eventualmente presenti, che possono essere resi trasferibili, le procedure devolutive ordinarie e atipiche di esclusione, selezione e attribuzione dei beni.
In particolare i beni statali che possono essere resi trasferibili a titolo non oneroso, agli enti pubblici territoriali sono quelli appartenenti al D:

  1. marittimo (esclusi quelli direttamente utilizzati dalle amministrazioni statali);
  2. idrico, comprese le opere idrauliche e di bonifica di competenza statale (esclusi i fiumi e i laghi di ambito sovraregionale per i quali non intervenga un’intesa tra le Regioni interessate);
  3. aeronautico (aeroporti d’interesse regionale o locale diversi da quelli di interesse nazionale), e, inoltre, le miniere e le relative pertinenze ubicate su terraferma e altri beni immobili dello Stato, ad eccezione di quelli esclusi dal trasferimento.

Alcuni dei beni trasferiti possono entrare a far parte del patrimonio disponibile degli enti territoriali e possono essere alienati solo ai fini di una loro valorizzazione, con le procedure per l’adozione delle varianti allo strumento urbanistico e a seguito di attestazione di congruità rilasciata, entro trenta giorni dalla relativa richiesta, da parte dell’Agenzia del demanio o dell’Agenzia del territorio, secondo le rispettive competenze.

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